Articolo 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica). Tenuto conto della perdita di competitività dell'industria italiana anche a causa dei prezzi elevati dell'energia elettrica, le norme dell'articolo 5 intendono intervenire su questo fattore indubbiamente negativo, intervenendo su specifici settori oggi destinatari di extra profitti e contribuendo in tal modo alla riduzione generale dei prezzi, a vantaggio delle famiglie e delle imprese e a sostegno della ripresa delle attività produttive.
Il comma 1 modifica la specifica tassazione del reddito delle società operanti nel settore dell'energia, attraverso la revisione dei parametri relativi ai ricavi e al reddito minimi previsti dalla legislazione vigente. In particolare si amplia la platea di soggetti a cui si applica l'addizionale IRES riducendo i limiti da 10 a 3 milioni di euro per i ricavi e da 1 milione a 300.000 euro per il reddito imponibile. Ciò consentirà di generare un maggior gettito di 150 milioni di euro nel 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Il comma 2 prevede che le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria dell'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con modalità da individuare con decreto interministeriale.
I commi 3 e 4 comportano l'adeguamento, per l'anno 2013, delle modalità di determinazione del costo evitato di combustibile, con la finalità di effettuare il necessario allineamento della remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione CIP 6/92 ai valori effettivi espressi dal mercato del gas naturale, e ridurre in tal modo gli extra-margini e il costo sulle tariffe dell'energia. La tariffa CIP 6/92 prevede infatti una remunerazione incentivata per i primi otto anni di esercizio degli impianti, a recupero dell'investimento effettuato, e una tariffa per gli anni successivi di esercizio a valori di mercato, calcolata sul cosiddetto «costo evitato». Secondo questo allineamento alle condizioni del mercato, la maggiorazione tariffaria – in quanto proporzionata agli extracosti e limitata ai soli primi otto anni di esercizio – non fu all'epoca considerata come «aiuto di Stato» dalle autorità comunitarie.
Il «costo evitato», considerata la struttura del parco di produzione elettrico nazionale e l'uso prevalente di gas naturale, è da intendersi riferito al costo di produzione del kWh a gas naturale, sinteticamente evidenziabile dai valori espressi oggi dal mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. L'attuale norma di determinazione del «costo evitato», contenuta nella legge n. 99 del 2009, fa invece ancora riferimento ad un paniere di prodotti olio-gas (paniere non più attuale), portando a valori tariffari per l'energia CIP 6/92 che sono ancora oggi di molto superiori ai reali costi evitati: il valore del kWh scambiato sulla Borsa elettrica è ormai stabilmente inferiore a 60 euro/MWh, contro un valore della tariffa CIP 6/92 di quasi 100 euro/MWh. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel dicembre 2012, ha proposto un adeguamento della tariffa ai valori di mercato del gas naturale.
È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio ma con una riduzione in ogni trimestre del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1o gennaio 2014.
Il comma 5 stabilisce una norma speciale, in deroga ai commi 3 e 4, di determinazione del costo evitato di combustibile per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in convenzione CIP 6/92 che si trovino oggi nei primi otto anni dell'esercizio in convenzione, dunque siano ancora nella prima fase di recupero dell'investimento effettuato. In considerazione della particolare utilità sociale di tali impianti, dal 1o gennaio 2014 e fino al completamento dei primi otto anni di esercizio restano valide le modalità di determinazione del costo evitato di combustibile attraverso un paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. La disposizione interessa sette termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati alla risoluzione di emergenze regionali e ammessi al CIP 6 in virtù di tali emergenze.
Il comma 6 prevede l'abrogazione delle norme dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99 del 2009 incompatibili con le disposizioni dettate ai commi da 3 a 5.
Il comma 7 abroga la norma introdotta dalla legge di stabilità 2013, che prevede una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di funzionamento, che dovrebbe essere definito con decreto ministeriale. La maggiorazione degli incentivi comporterebbe un aumento degli oneri effettivi sulle tariffe che, assumendo un limite massimo di ore annue di funzionamento di circa 5000 ore, assommerebbe a oltre 300 milioni di euro all'anno, che gli operatori beneficiari del maggior incentivo impiegherebbero in larghissima misura per l'importazione del biocombustibile, con marginali effetti sull'occupazione.
L'abrogazione si ritiene possibile senza effetti negativi sull'andamento della produzione, considerando che l'andamento del prezzo della materia prima – dopo un effettivo e brusco rialzo conosciuto negli anni scorsi – adesso è ritornato a valori compatibili con la ripresa delle attività. Non sono dunque ipotizzabili riduzioni di gettito fiscale per attività d'impresa.
Il comma 8 prevede che le disposizioni siano attuate in modo tale da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia.
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