venerdì 22 giugno 2012

referendum abrogativo piano rifiuti regione Lazio proposta di deliberazione


COMUNE DI …………………
PROVINCIA DI ……………..


Proposta nº                                                                                                              del ……………..…




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio Proponente:                                                                                 Relatore:


OGGETTO:   Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell’articolo 61, comma 1 dello Statuto
della Regione Lazio e degli artt. 9, 10 e 11 della L.R.  20 giugno 1980, n. 78. Abrogazione parziale del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, allegato, come parte integrante, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012.


IL CONSIGLIO COMUNALE


Sentita la relazione del …….. illustrativa della presente proposta di deliberazione


Premesso

§  che il Consiglio Regionale del Lazio, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha approvato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998,  il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio (di seguito Piano Rifiuti);

§  che detto Piano Rifiuti è allegato, come parte integrante, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, avente per oggetto: “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)” e pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 15 al “Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” n. 10 del 14 marzo 2012;

Considerato

§  che in detto Piano Rifiuti i paragrafi 10. 7 e 10.8, rubricati rispettivamente “Scenario di controllo” e “Schema di flusso ATO regionale – Scenario di controllo”, rappresentano un quadro elaborato con il dichiarato intento “di fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata realizzazione dello scenario di Piano”;

§  che, in particolare, nel paragrafo 10. 7 appena richiamato, “A scopo puramente descrittivo si valuta il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani nel caso in cui:
- non si realizzino le politiche di riduzione e si abbia una crescita “inerziale” della produzione dei rifiuti;
- non si raggiungano gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano in linea con la normativa vigente, ma si abbia una crescita pari alla media dell’incremento annuo del triennio 2006 -2008;
- la capacità operativa degli impianti di termovalorizzazione non risulti pari a quella autorizzata;”

§  nel Piano Rifiuti si asserisce che l’elaborazione di detti paragrafi 10.7 e 10.8 e delle relative figure e tabelle è da ritenersi “anche in applicazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell’articolo 205 del D.lgs. 152/2006 così come riformulato dal D.Lgs. 205/2010”;

§  che il citato comma 1 bis dell’articolo 205 del D.lgs 152/2006, introduce per i Comuni la possibilità, sussistendo determinate condizioni, di richiedere una deroga al rispetto degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti  al comma 1 del medesimo art. 205 e che tale deroga può (e non deve) essere autorizzata dal Ministero dell’Ambiente, “previa  stipula  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  di  un  accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati”;

§  che secondo quanto previsto dal comma 1-ter del citato art. 205 del D.lgs 152/2006 “I  piani  regionali  si conformano  a  quanto  previsto  dagli accordi di programma di cui al presente articolo”;

§  che al momento dell’approvazione del Piano Rifiuti in oggetto, né successivamente, sono state autorizzate, nella Regione Lazio, dal Ministero dell’Ambiente, previa stipula di appositi accordi di programma, deroghe al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla legge per la raccolta differenziata dei rifiuti;

§  che, pertanto, l’inserimento nel Piano Rifiuti delle previsioni contenute nei paragrafi 10.7 e 10.8 non può trovare fondamento nelle disposizioni del comma 1 bis dell’art. 205 del D.lgs 152/2006 né in altra previsione di legge, essendo chiarito dal citato comma 1-ter che i piani regionali di gestione dei rifiuti si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma, prendendo atto dell’eventuale autorizzazione di deroghe concesse in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata – circostanza che nel Lazio non si è verificata – e non prevedendo che la normativa vigente non sia rispettata o che i piani stessi non siano attuati;

§  che il vigente Statuto della Regione Lazio, all’art. 61, comma 1 prevede che: “Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:
a)      cinquantamila elettori;
b)      due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;
c)      dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.”;

§     che secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1, numero 3), della L.R. 78/1980, sono
titolari dell’iniziativa referendaria, tra gli altri: “dieci consigli comunali che abbiano iscritti,
nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con deliberazione
adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio


§     l’art. 9 della L.R. 20 giugno 1980, n. 78 dispone: “Il consiglio comunale o provinciale che
            intende promuovere il referendum deve adottare la deliberazione prevista dal precedente articolo 1 e procedere contemporaneamente alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di un supplente agli effetti di cui alla presente legge.
            Entro otto giorni dalla deliberazione il delegato del comune o della provincia deposita la deliberazione stessa alla segreteria del Consiglio regionale.
Il funzionario segretario del Consiglio redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata al depositante.
Della proposta di referendum si dà immediatamente notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ritenuto

§  che sia infondato dal punto di vista normativo oltre che deleterio dal punto di vista culturale, ambientale, sanitario ed economico, inserire nel principale strumento di programmazione in materia di gestione dei rifiuti previsioni, quali, appunto, quelle contenute nei citati paragrafi 10.7 e 10.8, che rimandano al mancato rispetto della normativa vigente e, in sostanza, al fallimento dello stesso Piano di Gestione dei Rifiuti;

§  che, al contrario, sia necessario e urgente garantire nella Regione Lazio il pieno rispetto della vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti, con particolare riferimento agli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuti e di raccolta differenziata e che il Piano Rifiuti debba essere lo strumento attraverso il quale siano fornite chiare indicazioni circa le modalità attraverso le quali tali disposizioni di legge trovano concreta applicazione sul territorio regionale;

Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 152/2006;
Visto l’art. 61, comma 1 dello Statuto della Regione Lazio;
Vista la L.R. 20 giugno 1980, n. 78


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e ripetute quali parte integrante del presente provvedimento:

1) sottoporre a referendum, ai sensi dell’articolo 61, comma 1 dello Statuto della Regione Lazio, il seguente quesito:

“Volete voi che siano abrogati i paragrafi 10. 7 e 10. 8, comprese le relative figure e tabelle, rubricati rispettivamente “Scenario di controllo” e “Schema di flusso ATO regionale – Scenario di controllo”, del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio allegato, come parte integrante, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, avente per oggetto: “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)” e pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 15 al “Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” n. 10 del 14 marzo 2012?”

2) designare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 78/1980 con particolare riferimento agli artt. 9 e 11, quale delegato effettivo il Consigliere …………….. e quale delegato supplente il Consigliere ……………;

3) trasmettere, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio prevista all’ultimo comma dell’art. 9 della L.R. 78/1980, copia della presente deliberazione a tutti i consigli comunali e provinciali della Regione ai fini di un’eventuale adesione all’iniziativa, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 78/1980;

4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000





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