venerdì 3 agosto 2012

piano casa regione Lazio di nuovo impugnato dai ministri

Ufficio Stampa Verdi - Regione Lazio
Comunicato stampa


PIANO CASA
BONELLI (VERDI) MODIFICHE PIANO CASA TOPPA PEGGIO DI BUCO. CHIESTA NUOVA IMPUGNATIVA A MINISTRI.

«Le nuove modifiche al Piano Casa sono una toppa peggiore del buco e per questo abbiamo scritto, assieme a Radicali e Federazione della Sinistra al Ministro per i Beni e le Attività Culturali a quello dell’Ambiente e a quello per gli Affari Regionali chiedendo che siano impugnata la legge regionale del Lazio approvata il 27 luglio 2012 che vorrebbe modificare il cosiddetto Piano Casa per evitare la bocciatura da parte della Consulta del provvedimento che era stato impugnato dal Governo. - afferma il Presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli - Le modifiche introdotte, infatti, non cancellano i profili di incostituzionalità sollevati dal Governo, in particolare, lì dove la Regione disponendo direttamente sui beni vincolati, esercita un potere di decisione delle linee di sviluppo delle aree paesaggistiche, nonché degli assetti urbanistico-territoriali e relativi regimi di interventi. In tal modo, la Regione ha svuotato lo strumento di co-pianificazione concordata, previsto del Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, e ignorato l’obbligo di condivisione delle scelte mediante uno strumento di pianificazione sovra-comunale, definito d'accordo tra Stato e Regione e non derogabile dalle Regioni come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 2006. Inoltre, le modifiche non abrogano quelle norme introdotte dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 che consentono in maniera generalizzata interventi edilizi di ampliamento, nonché di demolizione e ricostruzione nelle aree protette. Tutto ciò, in palese violazione delle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle Aree Naturali Protette” che costituiscono espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117 secondo comma, lettera s), come ribadito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 387 del 2008, n. 12 del 2009 e n. 272 del 2009. Infine, viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e la competenza della Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose (art. 117 comma secondo lettera c), la disposizione che consente agli enti religiosi la possibilità di realizzare interventi ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico o a servizi, con una volumetria non superiore a quella delle opere edilizie religiose esistenti (fino a un massimo di 3 mila mq di superficie utile lorda), con la possibilità di cessione a terzi delle aree edificabili ovvero dei relativi diritti edificatori o degli immobili realizzati. Una vera e propria licenza edilizia "casa e chiesa"».


Roma, 3 agosto  2012
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