mercoledì 29 agosto 2012
Circeo respinto il ricorso della Monaco per il porto
L’epilogo della battaglia legale per la realizzazione del nuovo porto
Ricorso impossibile
Il Consiglio di Stato respinge le istanze della «Monaco»
I M P RO C E D I B I L E il ricorso
della «Monaco» al Consiglio
di Stato, ieri l’udienza. Il giudice
ha stabilito che, con il
ritiro della concessione da
parte del Comune di San Felice
Circeo, è ormai cessato il
motivo del contendere. Si è
svolta nella giornata di ieri
l’udienza davanti al Consiglio
di Stato a seguito del ricorso
che la società «Monaco» aveva
presentato, chiedendo la
riforma dell’ordinanza cautelare
resa dal Tar del Lazio in
Camera di Consiglio il 21 giugno.
Un esito prevedibile,
quello dell’udienza di ieri, come
si può capire dalle dichiarazioni
rilasciate nella giornata
di lunedì dal Vicesindaco di
San Felice Circeo, Egidio Calisi.
«Venerdì 24 agosto – ave -
va spiegato Calisi – abbiamo
depositato agli atti il ritiro
della concessione demaniale
della società Monaco. La decisione
– ha puntualizzato – è
stata presa dopo aver vagliato
con attenzione non solo l’iter
procedurale che era stato seguito,
ma esaminando anche i
vari pareri e soprattutto avendo
constatato il cambiamento
dello stato dei luoghi e avendo
preso in considerazione
il
fatto che la
creazione di
un nuovo punto
di ormeggio
avrebbe determinato
il divieto
di balneazione
per
quattrocento
metri lineari.
Adesso – ave -
va poi ipotizzato
in merito
al l’udienza al
Consiglio di
Stato –, se ragioniamo
per
analogia con quanto deciso
dal Tar in un altro episodio
sempre inerente una vecchia
concessione della Monaco poi
ritirata in autotutela, il giudice
dovrebbe prendere semplicemente
atto della cessazione
del motivo del contendere». E
così è stato. Il ritiro della concessione,
comunque, si basa
su questioni prettamente tecniche
e su alcune anomalie
che sono state riscontrate. Tra
queste, in primis, la stessa
procedura seguita. Quando la
Monaco ottenne la seconda
concessione, ossia nel 2011,
non fu rispettato il criterio
della pubblica evidenza, per
cui fu di fatto impedito a
chiunque di presentare delle
potenziali domande concorrenti.
Oltre a questo, il mancato
rispetto dell’articolo 5 del
Pua, che prevede la realizzazione
di opere di pubblico
servizio, e l’assenza di diversi
pareri, tra cui la Valutazione
d’impatto ambientale e quella
del Genio civile per le opere
marittime.
Federico Domenichelli Latina Oggi 29 agosto 2012
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