martedì 24 settembre 2013

Terremoto L’Aquila, “i 7 della commissione condannati perché rassicurarono i cittadini”

L'analisi del giudice di Teramo Giovanni Cirillo dopo le critiche alla sentenza che ha ritenuto colpevoli gli esperti della "Grandi rischi": "Agli imputati non è stato rimproverato di non avere previsto un evento imprevedibile, ma di aver indotto le vittime a restare a casa"

Terremoto L’Aquila, “i 7 della commissione condannati perché rassicurarono i cittadini”
Ho letto con attenzione le “Bozze di osservazioni sulla sentenza Grandi Rischi” pubblicate su una nota rivista giuridica nel fascicolo di maggio di quest’anno dal professore emerito di diritto penale Antonio Pagliaro e credo doveroso fare su di esse alcune riflessioni. La sentenza – 781 pagine di motivazione e 19 tra capi di imputazione, conclusioni delle parti e indice, consultabile da chiunque su internet – ha riconosciuto colpevoli del delitto di omicidio colposo aggravato dalla morte e dalle lesioni di più persone, i 7 componenti della “Commissione nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi”, in relazione alle conseguenze del terremoto che in data 6.4.2009 ha colpito la città de L’Aquila, limitatamente alla morte di 29 ed al ferimento di 4 persone. La ragione della decisione è chiarissima: il Tribunale ritiene gli imputati responsabili per avere imprudentemente, irritualmente e erroneamente informato la cittadinanza circa l’assenza di ogni rischio relativo alla verificazione di un terremoto, pur potendo ipotizzarne la verificazione a seguito dello sciame sismico che si era verificato nei mesi precedenti, divenuto ancor più intenso negli ultimi giorni.
Nella sua “bozza”, il Prof. Pagliaro sostiene, tra le altre cose, che agli imputati sia stato rimproverato di non avere saputo prevedere un evento in realtà imprevedibile. In realtà, secondo la sentenza la violazione delle regola cautelare è consistita nell’avere “indotto” le vittime “a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta”, consistita nel rassicurare ripetutamente la popolazione aquilana circa la impossibilità di verificazione dell’evento “terremoto”. In altri termini, come del resto ipotizzato dall’Accusa nella parte finale del capo di imputazione, agli imputati si rimprovera di avere tenuto una condotta “attiva”, “commissiva”, di avere detto ciò che per regola prudenziale cautelare non avrebbero dovuto dire. Di conseguenza, le considerazioni del Prof. Pagliaro in tema di causalità omissiva, più ancora in tema di responsabilità commissiva mediante omissione, non hanno alcuna attinenza con la vicenda che ci occupa, dove la responsabilità degli imputati è stata affermata per avere concorso con una condotta commissiva di natura colposa alla verificazione dell’evento morte/lesioni, non per avere violato un inesistente obbligo giuridico di impedire l’evento.
Il Tribunale, infatti, precisa più volte che “l’oggetto della verifica dibattimentale…è stato quello di accertare, alla luce della normativa vigente..l’adeguatezza e la correttezza dell’operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza e perizia e di osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nella loro veste di componenti della Commissione Grandi Rischi e in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione; e di verificare, poi, se la violazione dei doveri cautelari di valutazione del rischio e di corretta informazione, connessi alle qualità e alla funzione degli imputati, e tesi alla previsione e alla prevenzione, abbia causato o contribuito a causare le morti o le lesioni contestate”.
Dunque, l’evento prevedibile, evitabile e non evitato non è il terremoto, che costituisce una concausa dell’evento: sono invece le morti e le lesioni verificatesi in conseguenza di quello dal punto di vista naturalistico, ma in conseguenza della condotta improvvida degli imputati dal punto di vista eziologico-normativo [il delitto contestato ha natura di reato colposo di evento]. Questa condotta è consistita nell’avere, all’esito della riunione della Commissione del 31.3.2009, fatto giungere alla cittadinanza, per mezzo dei mezzi di informazione [che non ha avuto in ciò alcun ruolo distorsivo, come spiegato a pag. 596 e ss. della sentenza], il “messaggio” della insussistenza in concreto del rischio di un terremoto serio, in tal modo inducendola a fare rientro all’interno delle proprie abitazioni, mentre sino ad allora se ne era tenuta prudentemente alla larga, considerato che lo sciame sismico durava ormai da mesi e si era negli ultimi giorni intensificato. Non si comprende dunque come possa il Prof. Pagliaro affermare che “la comunità scientifica internazionale (l’agente modello) nega la possibilità di prevedere i terremoti. Non è possibile, dunque, nel caso specifico configurare una responsabilità colposa per non averlo previsto esattamente, per non avere previsto i danni conseguenti e per non avere dato l’allarme”.
La condanna degli imputati, infatti, non consegue a un siffatto ragionamento. Al contrario, in sede di analisi del giudizio controfattuale il Tribunale spiega assai bene che il comportamento alternativo lecito che avrebbero dovuto seguire i componenti la Commissione non sarebbe dovuto affatto essere quello di “dare l’allarme”, compito che non spetta di certo a quest’organo [che ha compiti consultivi rispetto alla Protezione civile], quanto piuttosto quello di informare correttamente gli organi istituzionali preposti alla protezione dai rischi sismici della situazione reale, qualunque essa fosse, evitando di intervenire direttamente lanciando messaggi, men che mai tranquillizzanti, alla cittadinanza. Peraltro, lo stesso Professore, nel corso del suo pur errato ragionamento, si contraddice vistosamente, laddove afferma: “Si è adombrata la possibilità che il parere della Commissione sia stato determinato dalla opportunità politica di tranquillizzare la popolazione. Ebbene, se il parere è scientificamente corretto – e allo stato attuale della scienza non vi è ragione per dubitarne -, le ragioni per le quali esso è stato emesso rimangono irrilevanti dal punto di vista penalistico”. Ora, non si vede già in astratto come possa essere il parere della Commissione scientificamente corretto se, come appena precisato, “la comunità internazionale nega la possibilità di prevedere i terremoti”; ed ancor più se in concreto detto parere, manifestato in messaggi rassicuranti alla popolazione, sia privo di ogni base scientifica. Pagliaro afferma, ancora, che ingiustamente agli imputati viene contestata una carente analisi del rischio sismico, dal momento che non è rimproverabile di non avere previsto ciò che non era possibile prevedere. Ma nella sentenza si spiega assai bene che se le conoscenze scientifiche non consentono di fare alcuna previsione connotata da serio fondamento scientifico, allora non è neppure possibile “negare recisamente, con fermezza e categoricità assolute, la riconducibilità delle variazioni anomale di sismicità al fenomeno dei cd. precursori dei terremoti”.
In altri termini, dice il Tribunale, se il verificarsi del terremoto non era evento scientificamente prevedibile, perché i componenti della Commissione hanno reiteratamente rassicurato i cittadini, così inducendoli a fare rientro nelle abitazioni, dove hanno trovato la morte o riportato lesioni? La motivazione della sentenza è del tutto coerente con queste premesse e ne trae i dovuti corollari, nel momento in cui, in linea con le richieste della Pubblica Accusa, afferma la responsabilità penale degli imputati solo per quei casi in cui è stata raggiunta la prova [per testimoni] che le vittime hanno fatto rientro all’interno delle proprie abitazioni esclusivamente in quanto rassicurate dagli esperti che il terremoto non vi sarebbe stato. Quando questa prova non è stata raggiunta, gli imputati sono stati assolti. Pare dunque evidente che la constatazione ex post della verificazione dell’evento morte o lesioni sia stata agganciata sotto il profilo causale nella decisione del Tribunale alla condotta attiva imprudente dei commissari, i quali hanno avventatamente e senza basi scientifiche assicurato che non vi era alcun pericolo del verificarsi di un terremoto di portata catastrofica quale poi si è verificato. In assenza di basi scientifiche consolidate, infatti, il criterio cardine cui occorre attenersi è quello della massima prudenza.
A questo punto, il terremoto, come pure la vulnerabilità degli edifici, non possono essere ritenuti cause esclusive dell’evento morte o lesioni, da sole idonee a determinarlo, ma divengono altrettante concause naturali, alle quali si aggiunge, quale causa prima umana, il comportamento imprudente dei componenti la commissione, che di fatto ha indotto le vittime ad assumere un rischio [rientro nella abitazione] che altrimenti non avrebbero assunto [concretizzazione del rischio che la regola prudenziale violata mirava a scongiurare]. Violazione della regola cautelare che vieta ogni comunicazione non ispirata alla massima prudenza [avere fatto affermazioni rassicuranti dirette alla cittadinanza in assenza di basi scientifiche, peraltro in assenza di competenza diretta in materia di sicurezza dei cittadini] – comportamento incolpevole delle vittime originato da essa – vulnerabilità degli edifici – terremoto costituiscono dunque la tragica “consecutio” che nell’ottica della motivazione ha determinato i tragici eventi luttuosi. Dei quali da un punto di vista tecnico-giuridico occorre semplicemente prendere atto quali “fatti”, procedendo a ritroso nella ricostruzione della serie causale che li ha originati. E che, lungi dall’essere rappresentata dalla mancata previsione del terremoto da parte degli esperti, è frutto di ben precisi e avventati comportamenti “partecipativi“ dai quali invece gli imputati avrebbero dovuto astenersi, a nulla rilevando la preoccupazione di dover tranquillizzare i cittadini, che è compito loro sottratto istituzionalmente.
Sul punto, appare ingenerosa quanto errata la considerazione finale del Prof. Pagliaro, secondo cui “nessuno obbligava i cittadini de L’Aquila a seguire i pareri della Commissione Grandi Rischi. Chi ha scelto di rimanere al coperto pur avendo avvertito le scosse premonitrici, si è assunta la responsabilità per le possibili conseguenze. Vi è “un’autoresponsabilità” che è legata indissolubilmente alla libertà dell’uomo. Gli uomini non sono – e non devono essere trattati – come automi o marionette”. Ingenerosa, per le conseguenze che la popolazione ha patito. Errata, perché la violazione della regola cautelare è consistita proprio nel rassicurare la popolazione che l’evento terremoto non si sarebbe verificato. E nessuno può negare che l’autorevolezza del messaggio, chiaro e netto, proveniente dall’organo tecnico istituzionalmente legittimato a fornire indicazioni sui rischi sismici produca effetti di induzione comportamentale nell’uomo comune, al di là della circostanza che gli interlocutori primi della commissione non sono certo i cittadini [su questo punto, in dibattimento è stato sentito un antropologo culturale, il quale ha confermato gli effetti sui comportamenti umani alla luce del cd. modello delle rappresentazioni sociali]. Ebbene, solo questo è sufficiente per ritenere comprovata la efficienza causale della condotta comunicativa sconsiderata e frutto, come precisato nella sentenza, della volontà manifestata dal capo del dipartimento della Protezione civile e resa esecutiva dalla Commissione, di fare “un’operazione mediatica tesa a tranquillizzare la popolazione” [pag. 559], di chi in assenza di ogni base scientifica ha rassicurato la popolazione circa la inesistenza del rischio terremoto, avendo l’autorevolezza per farlo e per determinare quale riflesso comportamentale nel cittadino la decisione di fare rientro nell’abitazione, andando incontro ad un destino tragico.
di Giovanni Cirillo *
* magistrato presso il Tribunale di Teramo http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/24/terremoto-laquila-7-della-commissione-condannati-perche-rassicurarono-cittadini/721220/

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